Compravendita di immobili con il contratto di opzione
Desideri acquistare casa a Mantova o a Brescia, ma non vuoi essere legato ad un contratto preliminare perché vuoi pensarci su? Il contratto di opzione potrebbe fare al caso tuo.
A mente dell’art. 1331 cod. civ., si ha opzione quando le parti convengono che una
di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di
accettarla o meno; in tal caso - dispone la norma – la dichiarazione della prima
si considera come proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329 cod. civ..
L’opinione tradizionale, ancora prevalente nella giurisprudenza,
ricostruisce la fattispecie nel senso che si tratti di un contratto dal quale nasce
una normale proposta contrattuale, accompagnata - così come nella fattispecie
di cui all’art. 1329 - dalla preclusione per il proponente della legittimazione al
compimento di un qualsiasi negozio contrario ed incompatibile. Si sarebbe
quindi in presenza di due contratti: uno (cd. contratto finale), in via di
formazione, costituito allo stato dalla sola proposta, ancorché completa dei suoi
elementi essenziali; l’altro (contratto d’opzione), completo e perfetto, volto a
rendere detta proposta irrevocabile.
Secondo una diversa ricostruzione, con il patto
di opzione nascerebbe invece – non una normale proposta, ma - il diritto
potestativo dell’optante di determinare autonomamente il sorgere del
rapporto contrattuale finale. Il contratto finale non si realizzerebbe quindi
attraverso il normale meccanismo proposta-accettazione, bensì attraverso la
combinazione di un negozio bilaterale, qual è l’opzione, con la dichiarazione
dell’oblato.
Scaduto il termine dell’opzione, si ha la caducazione della proposta
unitamente al patto di opzione, con la conseguenza che un’accettazione tardiva
rileva come nuova proposta dell’oblato. In altri termini, secondo la poca
giurisprudenza in merito, decorso il termine pattuito, la proposta non perde solo
il carattere della irrevocabilità ma cade anche come proposta semplice.
È controversa la possibilità di un contratto di opzione a titolo gratuito,
per il dubbio che – in difetto di un qualche corrispettivo a favore del concedente
- la fattispecie debba inquadrarsi senz’altro nella proposta irrevocabile di cui
all’art. 1329. L’opzione gratuita può avere una sua giustificazione causale come
nell’interesse del proponente nell’agevolare la conclusione di un contratto che
gli preme stipulare.
Come la comune proposta, così anche la dichiarazione resa vincolante
per una delle parti da un patto d'opzione deve contenere tutti gli elementi
essenziali del contratto finale in modo da consentire la conclusione di tale
contratto nel momento e per effetto dell'adesione dell'altra parte, senza
necessità di ulteriori pattuizioni; in mancanza di tutti gli elementi si è in
presenza di un mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter
formativo del futuro contratto, con l'effetto di fissare solo gli elementi già
concordati.
Si ritiene che il patto di opzione debba rivestire la medesima forma
eventualmente richiesta per il contratto finale in via di formazione.
Logica conseguenza della tesi che ricostruisce l’opzione come un
contratto avente ad oggetto una proposta irrevocabile è poi l’impossibilità di
una sua trascrizione nei pubblici registri. In questa prospettiva, dal contratto
di opzione deriva infatti solo una situazione obbligatoria e non un diritto reale
o un vincolo reale di indisponibilità; né d’altro canto si ritiene possibile
un’applicazione analogica dell’art. 2645 bis cod. civ., per il motivo che tale estensione
contrasterebbe con il principio di tassatività degli atti trascrivibili.
Avendo essa natura contrattuale, e non essendovi ragione di fare
eccezione al principio generale, l’opzione può senz’altro essere pattuita con
riserva di nominare il contraente favorito ai sensi degli artt. 1401 ss. cod. civ., così come
con effetti a favore del terzo ai sensi degli artt. 1411 ss. cod. civ. Parimenti, si ritiene
che valga la regola generale di cui agli artt. 1406 ss. cod. civ. per la cessione del
contratto: l’opzione può essere ceduta a terzi solo con il consenso (anche
preventivo) del contraente ceduto; più precisamente, oggetto della cessione
sarebbe non già il contratto di opzione ma il contratto finale in via di formazione,
ovvero la proposta contrattuale ed il diritto alla irrevocabilità della stessa.