La rinunzia dell'eredità da parte del chiamato possessore

Non tutti i casi di relazione materiale con i beni ereditari determinano l’applicazione di detta norma. In particolare, il delato può trovarsi in una situazione di materiale detenzione dei beni ereditari senza che per lo stesso si verifichi la fattispecie qualificata di cui all’art. 485 c.c.. In particolare, oggetto di indagine è la rinunzia all’eredità effettuata nel trimestre dall’apertura della successione da parte del chiamato possessore, non seguita dalla redazione dell’inventario. Si esaminano, altresì, le conseguenze operative collegate alla ricostruzione - fatta propria dalla Corte di legittimità in un’isolata sentenza - che ritiene necessaria la redazione dell’inventario. L’opzione per l’una o per l’altra soluzione operativa non può, infine, prescindere dall’indagine in ordine alla natura giuridica dell’atto di rinunzia e della sua revoca.
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