News

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che i trasferimenti ad un beneficiario di somme di denaro o titoli a mezzo banca devono essere fatti per atto pubblico davanti ad un notaio, pena la nullità dei trasferimenti stessi.
"Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".
Cassazione civile, SS.UU., 27 luglio 2017, n. 18725.