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Accettazione con beneficio di inventario

Cos'è?

È una forma di accettazione espressa e ha la funzione di tener separato il patrimonio ereditario da quello personale dell’erede affinché i creditori ereditari possano aggredire solo il primo (intra e cum vires hereditatis). In tal modo si è evitato che le eredità damnosae andassero sempre a carico dello Stato: in altri termini, si è facilitato l’accettazione per l’interesse sociale che vi sia un erede e che i rapporti giuridici siano continuati.
Gli effetti sono espressi dall’art. 490 cod. civ.:

  • l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
  • l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
  • i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede.
  • non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore (art. 2830 cod. civ.).
compravendita contratto di opzione

Come si fa?

Il procedimento per l’accettazione beneficiata è disciplinato dall’art. 484 cod. civ.. La dichiarazione di accettazione resa al notaio, senza la necessaria presenza dei testimoni, o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione deve essere inserita nel registro delle successioni di cui all’art. 52 disp. att. cod. civ. e deve essere trascritta nel luogo di apertura della successione, anche a prescindere dall’esistenza di beni immobili: entrambe hanno la semplice funzione di pubblicità notizia - diversa da quella di cui all’art. 2648 cod. civ. - che deve rendere edotti i creditori della procedura di accettazione beneficata. Se vi sono anche immobili si deve procedere nche alla trascrizione nel luogo in cui sono presenti i beni immobilia ai sensi dell’art. 2648 cod. civ. Se ad esempio, Sempronia aveva immobili sia a Castiglione delle Stiviere che a Desenzano, ed è venuta a mancare a Mantova, il notaio trascriverà l'atto presso tre conservatorie (Castiglione delle Stiviere, Brescia e Mantova).

Chi può farla?

Tutti i delati attuali possono accettare con beneficio d’inventario. Devono inoltre accettare con benefico d’inventario:

  • tutti gli incapaci, giusta gli artt. 471 e 472 (minori interdetti, inabilitati ed emancipati; per l’amministrazione di sostegno è da leggere il decreto del giudice che può rendere necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare ex artt. 374 n. 3 e 411 cod. civ.), mentre l’accettazione pura e semplice è da considerarsi nulla ma lascia impregiudicato il diritto di accettare fino al decorso del termine di prescrizione;
  • tutte le persone giuridiche, ad eccezione delle società, per tutelare il patrimonio dell’ente (art. 473 cod. civ.);
  • il legittimario leso che voglia agire in riduzione contro donatari o legatari che non siano coeredi (art. 564) affinché si possa rendere certa ed evidente la lesione della legittima. Il legittimario pretermesso, non essendo destinatario di una delazione attuale, non può dichiarare di accettare: una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, egli potrà accettare con beneficio d’inventario, se vi abbia interesse, entro quaranta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall’atto di reintegrazione.

Quando farla?

L’art. 485 disciplina l’ipotesi in cui i chiamati attuali sono nel possesso dei beni ereditari che devono compiere l’inventario entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione; trascorso tale termine è considerato erede puro e semplice. Parimenti se, compiuto l’inventario, non ha ancora reso la dichiarazione di accettazione entro quaranta giorni, egli è considerato erede puro e semplice. La funzione è chiara: consentire in brevi tempi certezza dei rapporti giuridici e dare consistenza all’impressione dei terzi.
Se invece il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, l’art. 487 cod. civ. impone che, fatta la dichiarazione, l’inventario deve essere compiuto entro tre mesi (salvo proroga giudiziale) altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice. Quando invece, compiuto l’inventario, non abbia proceduto alla dichiarazione nei quaranta giorni successivi, il chiamato perde addirittura il diritto di accettare.