L'articolo 15, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari «contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso», per un importo non superiore a 4.000 euro annui. La medesima norma stabilisce che «nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto».
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta agli interpelli n. 6 n. 8 del 5 gennaio 2021, ha affermato che è da considerarsi causa di forza maggiore l'emergenza epidemiologica. Pertanto il termine di un anno previsto dalla predetta legge per la detrazione degli interessi passivi di mutuo si deve intendere prolungato di un numero di giorni pari alla durata dei i divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, in base ai d.P.C.M. del 23 febbraio e 9 marzo 2020 attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.